Osservatorio normativo · 26 settembre 2026

PPWR: cosa è applicabile e quali aggiornamenti preparare.

FAQ della Commissione, regole sulle dichiarazioni ambientali, PFAS e scadenze progressive: il quadro verificato al 26 settembre 2026.

A cura di NexusDpp S.r.l.
Cosa controllare in azienda
Stato verificato al 26 settembre 2026

Il PPWR è già applicabile, ma le scadenze sono progressive

Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica in via generale dal 12 agosto 2026. Non tutte le sue prescrizioni operative scattano nella stessa data: occorre distinguere requisiti già applicabili, disposizioni transitorie e obblighi collegati a futuri atti attuativi. [1] [2]

Gli aggiornamenti da tenere presenti

01

FAQ della Commissione: edizione pubblicata il 3 agosto 2026

La Commissione ha pubblicato una versione aggiornata delle domande frequenti sul PPWR. È un riferimento interpretativo da consultare insieme al regolamento, non una nuova legge né una modifica autonoma delle sue scadenze. La pagina ufficiale permette di reperire l'edizione aggiornata. [3]

02

Pellicole e reggette: deroga mirata, non esenzione generale

La Decisione delegata (UE) 2026/429 del 25 febbraio 2026, pubblicata il 6 maggio 2026, esenta gli operatori che impiegano avvolgimenti e reggette per pallet dagli obblighi di riutilizzo al 100% dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, per gli impieghi indicati. Non elimina l'obiettivo generale del 40% previsto per il 2030 dall'articolo 29, paragrafo 1, da applicare secondo il perimetro dell'operatore e le relative regole. [4]

03

Etichette e contenuto riciclato: attenzione allo stato degli atti

Il portale ufficiale di attuazione consultato indica lavori in preparazione sulle etichette armonizzate e sul pacchetto relativo al riciclo della plastica, inclusi calcolo, verifica, sostenibilità ed equivalenza con paesi terzi. Una scadenza prevista per l'adozione non dimostra che il relativo atto sia già stato pubblicato. [5]

Cosa controllare dopo il 12 agosto 2026

PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti

L'articolo 5, paragrafo 5, vieta dal 12 agosto 2026 l'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con prodotti alimentari contenenti PFAS in concentrazioni pari o superiori alle soglie previste. Non è un divieto indistinto di qualsiasi traccia di PFAS in qualsiasi imballaggio. Il controllo deve considerare il materiale, il contatto alimentare, i metodi di analisi e le soglie pertinenti; la conformità deve essere dimostrata nella documentazione tecnica. [1]

Documentazione, operatori e dichiarazione UE

Occorre identificare il ruolo effettivo di fabbricante, importatore e distributore. La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità devono riferirsi ai requisiti pertinenti e alle loro date di applicazione. Per i fabbricanti il quadro comprende gli articoli 15, 38 e 39 e l'allegato VII. Non è corretto attestare il rispetto indiscriminato di obblighi futuri o non applicabili al proprio imballaggio. [1]

Le prossime scadenze: come leggerle

31 dicembre 2026

Termine previsto dall'articolo 7 per specifici atti su calcolo e verifica del contenuto riciclato, criteri di sostenibilità e condizioni di equivalenza. È una scadenza rivolta alla Commissione, non l'avvio automatico di tutti gli obblighi percentuali per le imprese. [1] [5]

12 agosto 2028, o termine successivo

Per l'etichetta armonizzata sui materiali, l'articolo 12, paragrafo 1, indica questa data oppure 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti attuativi pertinenti, se successivo. Vanno considerate anche le esclusioni previste per alcune tipologie di imballaggio. [1]

12 febbraio 2029, o termine successivo

Per l'etichettatura degli imballaggi riutilizzabili, l'articolo 12, paragrafo 2, indica questa data oppure 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto attuativo pertinente, se successivo. Il supporto digitale previsto in questo contesto non equivale a un DPP generalizzato. [1]

2030 e fasi successive

Riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione e riutilizzo seguono regole diverse, con ambiti, eccezioni e, per alcune prescrizioni, decorrenze collegate agli atti attuativi. La preparazione deve partire dal tipo di imballaggio, non da una sola data valida per tutto. [1]

Articolo 14: il collegamento diretto con il greenwashing

Quando una dichiarazione riguarda proprietà dell'imballaggio disciplinate dal PPWR, deve riferirsi a prestazioni superiori ai requisiti minimi applicabili, secondo i criteri e i metodi pertinenti. Deve inoltre chiarire se riguarda l'unità di imballaggio, una sua parte o tutti gli imballaggi dell'operatore. La documentazione tecnica deve contenere le prove del rispetto di queste condizioni. [1]

Essere conformi al minimo legale non è, da solo, una base per presentare un imballaggio come ambientalmente superiore. A queste prescrizioni si affiancano le regole sulle pratiche commerciali e la nuova disciplina italiana applicabile dal 27 settembre 2026. [6]

Approfondisci le regole sul greenwashing →

Un piano operativo per produttori e importatori

Per organizzare il lavoro aziendale, proponiamo una matrice che colleghi ogni famiglia di imballaggio ai requisiti applicabili. È una modalità organizzativa, non un nuovo obbligo informatico imposto dal PPWR.

  1. Identificare gli imballaggi. Codice, destinazione d'uso, componenti, materiali e pesi; distinguere imballaggio primario, multiplo e da trasporto.
  2. Qualificare uso e operatori. Contatto alimentare, monouso o riutilizzabile, mercati interessati e ruolo di ciascun soggetto della filiera.
  3. Raccogliere le evidenze pertinenti. Specifiche, dichiarazioni dei fornitori, rapporti di prova e documenti che supportano le prestazioni dichiarate.
  4. Associare requisito, data e fonte. Indicare cosa è applicabile, cosa è futuro e cosa dipende da un atto attuativo; registrare la data dell'ultima verifica.
  5. Rivedere etichette e comunicazione. Collegare ogni dichiarazione ambientale al suo esatto perimetro e alle prove, coordinando il controllo tecnico con quello commerciale e legale.
  6. Governare le modifiche. Conservare versioni e approvazioni; riesaminare documentazione e messaggi quando cambia la composizione o il fornitore.
PPWR e DPP non sono sinonimi

Il PPWR disciplina gli imballaggi e prevede anche informazioni e supporti digitali in specifici casi. Non introduce, per il solo fatto di essere un imballaggio, un obbligo generalizzato di Passaporto Digitale di Prodotto ESPR per ogni confezione. Occorre distinguere la documentazione PPWR da eventuali obblighi DPP derivanti da altre norme o atti di prodotto. [1]

Un progetto NexusDpp può essere impostato per organizzare dati, documenti e responsabilità in questo percorso. La scelta del software non sostituisce valutazioni tecniche, prove necessarie o responsabilità dell'operatore.

Fonti e metodo editoriale

Sintesi originale NexusDpp. La notizia giornalistica introduce il tema; obblighi e scadenze sono verificati sui testi normativi e sulle pubblicazioni istituzionali. Le FAQ e le pagine di attuazione non sostituiscono la legge.

  1. EUR-Lex: Regolamento (UE) 2025/40 In particolare articoli 5, 7, 12, 14, 15, 29, 38, 39, 70 e 71; allegato VII.
  2. Commissione europea: quadro PPWR Entrata in vigore, applicazione generale e documentazione istituzionale.
  3. Commissione europea: FAQ PPWR Pagina di pubblicazione datata 3 agosto 2026.
  4. EUR-Lex: Decisione delegata (UE) 2026/429 Deroga mirata agli obblighi di riutilizzo al 100% per avvolgimenti e reggette per pallet.
  5. Commissione europea: portale di attuazione PPWR Stato dei lavori e calendario degli atti attuativi; quadro consultato al 26 settembre 2026.
  6. Normattiva: D.Lgs. 30/2026 Regole italiane di recepimento della Direttiva (UE) 2024/825.

Contenuto informativo, non parere legale né attestazione di conformità. Applicabilità, deroghe e responsabilità vanno valutate sul singolo prodotto, imballaggio e ruolo dell'operatore.