Il fornitore compila. L’importatore governa dati, evidenze e DPP.
NexusDPP assegna ai fornitori i campi di loro competenza e mantiene all’importatore UE il controllo di verifiche, correzioni, approvazione, pubblicazione e registrazione.
- 1Dati raccolti
- 2Validazione
- 3Firma
- 4Pubblicazione
- 5Attivazione
- Evidenza approvata dall’importatore UE09:42
- Versione documento fornitore aggiornata08:17
- Identificativo univoco generatoIeri
La registrazione DPP può essere integrata nel flusso dell’importatore.
Dal 20 luglio 2026 il Registro UE mette a disposizione interfaccia sicura e API. Quando la normativa della categoria richiede un DPP, NexusDPP può coordinare approvazione dei dati, identificativi, invio dei metadati, gestione degli errori e prova elettronica di registrazione. L’esistenza del Registro non rende però obbligatorio il DPP per ogni prodotto: il perimetro dipende dalla normativa applicabile.
Come funziona il Registro- ✓Richiesta inviata al produttoreAccesso limitato ai dati di competenzaCompletato
- ✓Documenti e dati ricevutiFonte, versione e data registrateCompletato
- 3Verifica dell’importatoreCorrezioni e integrazioni in corsoIn revisione
- 4Approvazione e controfirmaGate prima di pubblicazione e registrazioneIn attesa
Raccogliere bene significa dimostrare con sicurezza.
Schede tecniche, composizione, origine, certificati e prove di conformità vengono raccolti in un processo unico, con versioni coordinate e controlli sistematici.
- Richieste ripetute e tempi lunghi con fornitori lontani.
- Campi mancanti scoperti soltanto alla fine del processo.
- Difficoltà nel collegare il documento al modello, lotto o componente corretto.
- Pressione normativa e rischio commerciale concentrati sull’operatore UE.
L’importatore assume un ruolo diretto nella conformità del prodotto.
Per i prodotti destinati ai consumatori, l’articolo 11 del Regolamento (UE) 2023/988 stabilisce obblighi generali per l’importatore. A questi si aggiungono il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e le norme specifiche applicabili alla singola categoria di prodotto.
Controllare che il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi applicabili, che il prodotto sia identificabile e che siano disponibili documentazione, istruzioni, avvertenze e informazioni di sicurezza richieste.
Quando emergono motivi per ritenere che un prodotto sia pericoloso o non conforme, l’importatore deve sospenderne l’immissione sul mercato e attivare le misure correttive previste.
Nome o denominazione commerciale, indirizzo postale ed eventuali recapiti elettronici devono essere indicati sul prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento, secondo la disciplina applicabile.
Le condizioni di deposito e trasporto sotto la responsabilità dell’importatore devono preservare sicurezza, integrità e conformità del prodotto.
L’importatore deve conservare le informazioni necessarie, gestire segnalazioni e reclami, collaborare con le autorità e rendere disponibili dati e documenti utili alla vigilanza del mercato.
Chi commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo sostanziale, può assumere gli obblighi del fabbricante secondo l’articolo 13 del Regolamento (UE) 2023/988 e la normativa settoriale applicabile.
In Europa le violazioni possono avere un impatto economico e operativo rilevante.
Il Regolamento (UE) 2023/988 affida agli Stati membri l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Gli importi e le misure variano in base al Paese, alla categoria di prodotto e alla gravità della violazione.
Sanzioni amministrative e pecuniarie
Possono essere applicate sanzioni per prodotti pericolosi o non conformi, documentazione carente, informazioni mancanti, inosservanza degli obblighi di tracciabilità o mancata collaborazione con le autorità.
Limitazione o blocco della vendita
Le autorità possono imporre adeguamenti, sospendere la commercializzazione, vietare la messa a disposizione del prodotto e ordinare ritiro o richiamo.
Costi operativi e reputazionali
Rietichettatura, nuove prove, sostituzioni, logistica inversa, contestazioni contrattuali e perdita di fiducia possono incidere più della sola sanzione.
La non conformità può fermare il prodotto.
Oltre alle conseguenze economiche, un provvedimento dell’autorità può interrompere la distribuzione e richiedere interventi rapidi su prodotti già immessi nel mercato europeo.
- Sospensione delle vendite e ritardi nella distribuzione.
- Costi di verifica, rilavorazione, rietichettatura, ritiro o richiamo.
- Perdita di ordini, contestazioni contrattuali e danno reputazionale.
- Maggiore esposizione dell’operatore UE verso autorità, distributori e clienti.
Richiedi → Raccogli → Verifica → Approva → Pubblica.
Il workflow distribuisce il lavoro mantenendo controllo, responsabilità e visibilità sul processo. Ogni soggetto vede soltanto ciò che deve compilare, approvare o verificare.
Invito sicuro
Il fornitore riceve un accesso dedicato e una richiesta precisa per prodotto o modello.
Compilazione guidata
Campi, unità di misura, allegati richiesti, scadenze e istruzioni nella lingua del progetto.
Controlli di completezza
La piattaforma segnala omissioni, formati errati, documenti scaduti o incoerenze.
Approvazione UE
L’importatore revisiona, richiede correzioni e autorizza il passaggio allo stato successivo.
QR o NFC
Identificativo univoco e data carrier associato al prodotto, lotto o singola unità.
Aggiornamenti nel tempo
Versioni, variazioni documentali, richiami, assistenza e fine vita restano collegati.
Articoli citati
- Regolamento (UE) 2023/988, articolo 11 — obblighi degli importatori
- Regolamento (UE) 2023/988, articolo 13 — casi in cui gli obblighi del fabbricante si applicano ad altri operatori
- Regolamento (UE) 2023/988, articolo 44 — sanzioni stabilite dagli Stati membri
- Regolamento (UE) 2019/1020 — vigilanza del mercato e conformità dei prodotti
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