Regolamento (UE) n. 833/2014
Articolo 12g. Per determinate merci e tecnologie vendute verso Paesi terzi impone, ove applicabile, una clausola contrattuale che vieti la riesportazione verso la Russia o per uso in Russia.
Articolo 12gb. Per i beni ad alta priorità interessati richiede valutazioni del rischio documentate e aggiornate, insieme a politiche, controlli e procedure proporzionati.
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