27 settembre 2026: applicazione delle nuove disposizioni
Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 è stato pubblicato il 9 marzo ed è entrato in vigore il 24 marzo 2026. Il suo articolo 2 fissa al 27 settembre 2026 l'applicazione delle disposizioni. [1]
Il quadro normativo europeo e italiano
Per le imprese il punto operativo è la revisione delle informazioni rivolte ai consumatori: messaggi pubblicitari, etichette, presentazioni dei prodotti e informazioni commerciali. [1]
La fonte europea è la Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia dal D.Lgs. 30/2026 attraverso modifiche al Codice del consumo. L'intervento riguarda anche durabilità, riparabilità, aggiornamenti e informazioni sulle garanzie, non soltanto il greenwashing. Il riferimento qui analizzato è questo provvedimento, non un generico obbligo di ottenere una certificazione per qualsiasi messaggio ambientale. [2] [3]
Quali dichiarazioni diventano particolarmente critiche
Affermazioni generiche senza il presupposto richiesto
Espressioni come “verde” o “ecologico”, utilizzate in modo generico, sono vietate quando l'impresa non può dimostrare un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all'affermazione. Rendere un messaggio più specifico non lo rende automaticamente lecito: deve restare corretto e dimostrabile. [2]
Marchi di sostenibilità non qualificati
Non è consentito esibire un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione oppure stabilito da un'autorità pubblica. Un simbolo creato internamente non va presentato come una verifica indipendente. [2]
Un vantaggio parziale presentato come totale
Non si può attribuire all'intero prodotto, o all'intera attività dell'impresa, una prestazione che riguarda soltanto un componente o una specifica attività. Prodotto, imballaggio, tappo, etichetta e trasporto non sono perimetri intercambiabili. [2]
Neutralità del prodotto basata sulle compensazioni
Sono vietate le affermazioni secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra quando tale affermazione si basa sulla compensazione delle emissioni. Non si tratta di un divieto di comunicare qualsiasi riduzione effettiva e documentata delle emissioni. [2]
Promesse future prive di un piano verificabile
Gli impegni ambientali futuri richiedono condizioni precise: obiettivi chiari, pubblici e verificabili, un piano realistico con scadenze e risorse, nonché verifiche periodiche indipendenti con conclusioni accessibili ai consumatori. Una data lontana accompagnata da uno slogan non basta. [2]
Controlli operativi prima di pubblicare un messaggio
Questa è una proposta organizzativa per preparare la revisione con i responsabili tecnici, commerciali e legali, non un elenco di campi obbligatori imposto dalla direttiva.
- Censire le dichiarazioni. Raccogliere i testi su sito, commercio elettronico, cataloghi, etichette, presentazioni e materiali dei distributori.
- Definire il perimetro. Identificare prodotto, componente, mercato, fase del ciclo di vita e periodo cui si riferisce ogni informazione.
- Collegare le prove. Associare metodo, misurazioni, rapporti di prova, certificati pertinenti e documenti dei fornitori. Verificare validità e limiti di ciascuna evidenza.
- Rivedere il testo. Separare dati misurati, stime e impegni futuri; evitare che immagini o simboli amplino indebitamente il significato della dichiarazione.
- Approvare e versionare. Conservare il testo pubblicato, la data, il responsabile dell'approvazione e le evidenze disponibili in quel momento. Riesaminare il messaggio quando cambiano materiali, processi o fornitori.
Invece di qualificare l'intero prodotto come sostenibile, una dichiarazione può descrivere la percentuale misurata di materiale riciclato in uno specifico contenitore, chiarendo l'eventuale esclusione del tappo, il criterio di calcolo e il periodo di riferimento. La percentuale deve essere reale, verificabile e comunicata senza effetti ingannevoli; sugli imballaggi si aggiunge il controllo dell'articolo 14 PPWR.
DPP, QR e notarizzazione: strumenti, non certificazioni
Un passaporto digitale o una pagina raggiunta tramite QR possono aiutare a rendere reperibili le informazioni. Non rendono vera una dichiarazione falsa e non sostituiscono la verifica delle prove. Anche la notarizzazione di un documento non equivale alla validazione scientifica o giuridica del suo contenuto.
La definizione di asserzione ambientale generica considera inoltre la presenza di una specificazione chiara ed evidente sullo stesso mezzo di comunicazione. Spostare le precisazioni essenziali soltanto dietro un QR non va quindi considerato, da solo, sufficiente a qualificare il messaggio principale. [2]
Nell'impostare un progetto con NexusDpp, il lavoro utile è collegare informazioni di prodotto, documenti, responsabilità e versioni pubblicate. Le funzionalità e le eventuali verifiche indipendenti vanno definite nel perimetro del progetto: la piattaforma non sostituisce le responsabilità dell'operatore né costituisce un'approvazione dell'autorità.
Il collegamento con il PPWR
Per le proprietà degli imballaggi disciplinate dal Regolamento (UE) 2025/40, l'articolo 14 richiede che le asserzioni ambientali riguardino prestazioni superiori ai requisiti minimi applicabili e precisino se si riferiscono all'intera unità, a una parte oppure a tutti gli imballaggi dell'operatore. La documentazione tecnica deve dimostrarne il rispetto. Si tratta di un controllo ulteriore rispetto alla correttezza generale della comunicazione. [4]
Leggi gli aggiornamenti PPWR verificati al 26 settembre 2026 →
Fonti ufficiali
Sintesi originale NexusDpp basata sui testi normativi e sulle pubblicazioni istituzionali. Obblighi e scadenze fanno riferimento esclusivamente alle fonti ufficiali riportate di seguito.
- Gazzetta Ufficiale: D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 GU n. 56 del 9 marzo 2026; articolo 2 sulla decorrenza.
- Normattiva: testo del D.Lgs. 30/2026 Modifiche al Codice del consumo: definizioni, comunicazioni e pratiche vietate.
- EUR-Lex: Direttiva (UE) 2024/825 Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
- EUR-Lex: Regolamento (UE) 2025/40 Articolo 14 sulle asserzioni ambientali relative agli imballaggi.
Contenuto informativo, non parere legale né attestazione di conformità. Applicabilità, deroghe e responsabilità vanno valutate sul singolo prodotto, imballaggio e ruolo dell'operatore.