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Imballaggi compostabili: cosa prevede la legge 173/2026 in Italia

La legge 173/2026 modifica le regole per specifici imballaggi di plastica monouso: certificazione UNI EN 13432, eccezioni e sanzioni dal 2030. Il collegamento con il PPWR, senza obblighi DPP generalizzati.

Preparazione di imballaggi in cartone

La legge italiana e le date da distinguere

La legge 5 ottobre 2026, n. 173, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 ed entrata in vigore il 7 ottobre 2026, converte con modifiche il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143. La disciplina introduce nel D.Lgs. 152/2006 l'articolo 226-quinquies, dedicato alla compostabilità di determinate tipologie di imballaggio. La data di entrata in vigore non va confusa con quella delle nuove sanzioni, fissata al 1° gennaio 2030. [1, 2, 3]

Pubblicazione in Gazzetta
6 ottobre 2026
Entrata in vigore della legge
7 ottobre 2026
Nuovo regime sanzionatorio
dal 1° gennaio 2030

Quali imballaggi sono interessati

Il nuovo articolo riguarda la prima messa a disposizione sul mercato italiano di specifiche categorie di imballaggi di plastica monouso, nei formati e per gli usi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 (PPWR): imballaggi per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata; imballaggi riempiti per alimenti e bevande consumati nei locali alberghieri, della ristorazione e del catering; confezioni monoporzione di condimenti nei medesimi settori; particolari imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti igienici nel settore ricettivo. Per quest'ultima categoria sono previste condizioni ulteriori sulla compatibilità del contenuto con il compostaggio. [2, 3]

Quando la disciplina si applica, è richiesta una certificazione da organismi accreditati di biodegradabilità e compostabilità secondo UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti in Europa. Non basta definire un imballaggio «green» o «compostabile» senza le evidenze richieste. [2, 3]

Esclusioni, deroghe e alimenti

Il testo contiene eccezioni specifiche, tra cui alcune confezioni abbinate ad alimenti pronti da asporto e alcune destinate a strutture sanitarie; prevede ulteriori deroghe legate alle condizioni del PPWR. Una disposizione transitoria riguarda gli imballaggi di ortofrutta fresca contenenti prodotti nominativamente elencati nella legge, in attesa degli orientamenti della Commissione previsti dall'articolo 25, paragrafo 6, del PPWR. Non è quindi corretto estendere l'obbligo indiscriminatamente a tutta l'ortofrutta. [2, 3, 5]

Resta in vigore il divieto dei piatti di plastica monouso nei casi previsti dalla disciplina SUP; la compostabilità non lo elimina. Rimangono inoltre distinti e applicabili i requisiti per i materiali a contatto con alimenti (MOCA) e quelli per la gestione dei rifiuti. [2, 3]

Sanzioni dal 2030 e importanza della documentazione

L'articolo 261, comma 4-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 prevede sanzioni amministrative da 2.500 a 25.000 euro, applicabili dal 1° gennaio 2030, con aggravamento nelle condizioni indicate dalla norma. Il testo introduce anche una tutela per chi dimostri di avere acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione di conformità, salvo conoscenza o evidenza della non conformità. È dunque essenziale conservare certificazioni, dichiarazioni e tracciabilità dei fornitori, senza considerarle una garanzia automatica in ogni caso. [2, 3]

Checklist operativa per le imprese

Prima di mettere in commercio un imballaggio, conviene classificare formato, materiale, peso, applicazione e prodotto contenuto; verificare le deroghe per quella categoria; acquisire certificato UNI EN 13432 o equivalente con organismo accreditato e scadenza; collegare fornitore, lotto, dichiarazioni di conformità e prove; assegnare responsabilità e un calendario delle revisioni. Per gli imballaggi destinati al contatto alimentare serve una verifica MOCA separata. Nessun software o archivio sostituisce la valutazione normativa puntuale.

Per il quadro europeo generale consulta anche l'approfondimento NexusDPP sugli imballaggi e il PPWR.

Fonti ufficiali

  1. Leggi la fonte ufficiale — Gazzetta Ufficiale: legge 173/2026
  2. Leggi la fonte ufficiale — Normattiva: decreto-legge coordinato
  3. Leggi la fonte ufficiale — Gazzetta: testo coordinato
  4. Leggi la fonte ufficiale — EUR-Lex: regolamento PPWR 2025/40
  5. Leggi la fonte istituzionale — Camera dei deputati: ambito ed eccezioni

Aggiornamento informativo verificato al 23 ottobre 2026. L’applicabilità richiede la verifica del prodotto, della fattispecie e degli atti vigenti.