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PFAS nelle schiume antincendio: scadenze REACH del 23 ottobre 2026

Scattano etichettatura e prescrizioni per determinate schiume antincendio contenenti PFAS; termina inoltre una deroga per estintori portatili. Le eccezioni e i periodi transitori vanno verificati per ogni impiego.

Vetreria e campioni in laboratorio

Cosa cambia il 23 ottobre 2026

Il regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, pubblicato il 3 ottobre 2025 ed entrato in vigore il 23 ottobre 2025, modifica l'allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006. Il 23 ottobre 2026 segna una prima serie di scadenze specifiche per le schiume antincendio contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Non è la data di un divieto generalizzato di tutte le sostanze PFAS in qualsiasi prodotto. [1, 2]

Atto UE
2 ottobre 2025
Pubblicazione
3 ottobre 2025
Scadenze specifiche
23 ottobre 2026

Immissione sul mercato e deroghe per gli estintori

La deroga al divieto di immissione sul mercato prevista per le schiume antincendio con PFAS in concentrazione pari o superiore a 1 mg/L (somma di tutti i PFAS) destinate agli estintori portatili ha come termine il 23 ottobre 2026. Il testo prevede però ulteriori deroghe specifiche, fra cui fino al 23 aprile 2027 per particolari schiume resistenti all'alcol in estintori portatili. Bisogna distinguere immissione sul mercato e utilizzo: per determinati estintori già interessati da schiume PFAS è contemplata una deroga d'uso fino al 31 dicembre 2030, nei limiti di legge. [1]

Etichettatura di prodotti, scorte e rifiuti

Dal 23 ottobre 2026, le schiume antincendio immesse sul mercato che raggiungono la soglia di 1 mg/L per la somma dei PFAS devono essere etichettate secondo il nuovo punto 10 dell'allegato, esclusi gli estintori portatili da questa specifica prescrizione. La stessa data vale per l'etichettatura, a carico degli utilizzatori, delle scorte inutilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS, incluse le acque reflue da schiume antincendio, al raggiungimento della soglia. L'avvertenza deve essere visibile, leggibile e indelebile, nella lingua richiesta dallo Stato membro. [1, 2]

Uso residuo: contenimento, trattamento e piano di gestione

Per gli usi ancora consentiti e ricompresi nell'ambito del punto 7 della nuova restrizione, dal 23 ottobre 2026 si applicano condizioni operative: contenimento delle emissioni, raccolta e trattamento adeguato delle schiume e acque contaminate ove possibile, e piano di gestione dei PFAS per la sede interessata. Il piano, che deve considerare quantità, manutenzione, perdite accidentali e sostituzione con alternative prive di fluoro, è rivisto annualmente e conservato per almeno 15 anni. Questi requisiti non sono automaticamente identici per ogni tipologia di estintore o utilizzatore: occorre esaminare deroghe e punti applicabili. [1, 2]

Cosa verificare in azienda

Per fabbricanti, importatori, distributori, gestori di impianti e utilizzatori professionali la verifica parte dall'inventario delle schiume e degli estintori, dalle schede di sicurezza, dalla concentrazione totale di PFAS, dalla destinazione d'uso e dall'eventuale deroga. Vanno poi controllate etichette, stock, rifiuti, documenti dei fornitori e procedure di sostituzione e gestione. Le date del testo UE sono differenziate: oltre al 2026, esistono scadenze nel 2027, 2030 e 2035 a seconda dei casi. Non sostituire la verifica del testo applicabile con una scadenza unica.

Fonti ufficiali

  1. Leggi la fonte ufficiale — EUR-Lex: regolamento (UE) 2025/1988
  2. Leggi la fonte ufficiale — ECHA: restrizione REACH sulle schiume PFAS
  3. Leggi la fonte ufficiale — EUR-Lex: regolamento REACH 1907/2006

Aggiornamento normativo del 23 ottobre 2026. Verificare sempre la categoria di schiuma, la soglia PFAS, l’uso, la deroga e le date specifiche dell’atto.